Statuto

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

<< UNIONE PESCATORI SPORTIVI DEL GARDA>>

con sede in via Unità d’Italia, n. 5/b, nel Comune di Tignale (BS) cap. 25080

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge la sua attività sull’intero bacino gardesano che interessa la regione Veneto, Lombardia e Trentino.

  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) aggregare, coordinare, favorire e tutelare i pescatori sportivi e le associazioni di pescatori sportivi presenti sul territorio gardesano.

b) collaborare con gli Enti preposti nella gestione, controllo e sorveglianza della pesca sul lago di Garda

c) collaborare con gli Enti preposti nella stesura e modifica dei regolamenti che disciplinano la pesca sul lago di Garda.

d) rendersi parte attiva nelle opere di salvaguardia dell’ambiente lacustre e in particolar modo nella gestione e coltivazione delle acque del lago di Garda, attraverso semine mirate o altre pratiche finalizzate alla salvaguardia o reintroduzione di specie autoctone scomparse o a rischio estinzione.

e) organizzare manifestazioni culturali e gastronomiche legate alla pesca e alle antiche tradizioni gardesane.

f) organizzare gare di pesca sportiva sulle acque del lago di Garda.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Unione tutte le persone fisiche e le associazioni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  1. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontari e straordinari,

aggregati: sono coloro che sono soci delle associazioni affiliate.

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

  2. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,

  • Consiglio direttivo,

  • Presidente,

  • la Commissione dei Presidenti,

  • Collegio dei Revisori dei Conti.

  • Collegio dei Probiviri.

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta dai soci ordinari e sostenitori.

  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto oppure tramite telefono o posta elettronica da inviare almeno 10 giorni, prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

  • approvare l’importo della quota sociale annuale;

  • approvare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • ratificare in via definitiva sulla esclusione dei soci;

  • eleggere il Consiglio Direttivo;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

  2. Non è ammessa più di 3 deleghe per ciascun aderente.

  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 9 a un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. l Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, i due Vice Presidenti il Tesoriere e il Segretario.

  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Un membro del Direttivo impossibilitato a partecipare alla riunione può delegare un altro membro a votare in sua vece i punti posti all’ordine del giorno.

  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 – (Compiti del Consiglio Direttivo)

  1. il Consiglio Direttivo deve:

– predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo

  • determinare l’importo della quota sociale annuale;

  • determinare l’importo della quota di affiliazione;

– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

ART. 13 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART 14 – (Commissione dei Presidenti)

  1. la composizione della Commissione, le funzioni e i campi di intervento della stessa, viene demandato al Regolamento interno dell’Unione.

ART. 15 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. contributi di privati,

  3. eredità, donazioni e legati;

  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia

  5. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

  6. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Tesoriere e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

  2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 18 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.